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La definizione di antisemitismo dell’IHRA non era nata per colpire i sostenitori della Palestina

Nel novembre 2018 la Tweede Kamer olandese approvò una mozione presentata dal leader del partito calvinista SGP Kees van der Staaij che impegnava il governo a sostenere l’uso della definizione operativa di antisemitismo dell’International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). La definizione venne quindi adottata ma non divenne legge.

Il punto più controverso non era l’obiettivo di combattere l’antisemitismo, ma il possibile utilizzo della definizione in ambiti diversi da quelli per i quali era stata concepita. Uno dei suoi principali autori, lo studioso ebreo americano Kenneth Stern, ha infatti contestato pubblicamente l’utilizzo della definizione come strumento per limitare il dibattito politico su Israele. Stern ha spiegato che la definizione era stata concepita come uno strumento operativo per la raccolta e la classificazione dei dati, non come una norma destinata a determinare ciò che può essere detto, insegnato o manifestato.

Il problema emerse immediatamente anche nel dibattito olandese: durante la discussione parlamentare, il ministro della Giustizia Ferdinand Grapperhaus affermò, con il consenso di Van der Staaij, che la definizione avrebbe potuto essere utilizzata dalla polizia e dalla procura come possibile strumento di individuazione dell’antisemitismo.

Secondo The Rights Forum, questo passaggio rappresentava una trasformazione significativa: una definizione elaborata per finalità di monitoraggio entrava progressivamente negli apparati pubblici e rischiava di diventare uno strumento per classificare come antisemite anche determinate forme di opposizione alle politiche israeliane.

Il nodo: antisemitismo e antisionismo

Il punto non è stabilire se l’antisemitismo esista. Esiste, ed è necessario contrastarlo. Il problema è stabilire che cosa venga inserito nella categoria dell’antisemitismo. Dire «a morte gli ebrei» è un’espressione di odio antiebraico. Una minaccia contro una persona perché ebrea, un’aggressione contro una sinagoga o un attacco contro un cimitero ebraico sono fenomeni altrettanto chiaramente riconducibili all’antisemitismo.

Ma criticare il governo israeliano, contestare le operazioni militari a Gaza, sostenere il boicottaggio di Israele o dichiararsi antisionisti non sono automaticamente la stessa cosa. La questione diventa quindi decisiva quando una definizione utilizzata dallo Stato viene estesa dall’identificazione dell’odio contro gli ebrei alla classificazione di posizioni politiche riguardanti Israele.

Il precedente olandese: il BDS come caso emblematico

Nel dibattito olandese del 2018 questo problema era già esplicito. The Rights Forum, una delle principali associazioni pro Palestina del paese, denunciava il rischio che organizzazioni favorevoli al movimento BDS potessero essere definite «antisemite» e, sulla base di questa qualificazione, incontrare ostacoli nell’accesso a finanziamenti, autorizzazioni per manifestazioni o strutture pubbliche.

Il problema, dunque, non è necessariamente una legge che stabilisce direttamente che «criticare Israele è un reato». È qualcosa di più sottile: una classificazione istituzionale può produrre conseguenze amministrative, politiche e sociali anche senza introdurre una nuova fattispecie penale.

L’Italia: il problema è ormai entrato nell’ordinamento

Il caso italiano è particolarmente interessante perché il processo di istituzionalizzazione della definizione IHRA non è iniziato con l’attuale disegno di legge. L’Italia ha già una Strategia nazionale per la lotta all’antisemitismo e un Coordinatore nazionale presso la Presidenza del Consiglio. La nuova Strategia 2025-2029 prevede 68 azioni e 22 obiettivi e indica tra gli attuatori anche Coordinatore nazionale, UNAR, OSCAD, UCEI, CDEC e altri soggetti. Il documento prevede inoltre attività di monitoraggio, formazione e ricerca sull’antisemitismo e sull’antisionismo.

La stessa Strategia afferma che l’Italia collabora con una rete europea di monitoraggio degli episodi antisemiti nella quale il CDEC rappresenta l’Italia e che i dati vengono raccolti utilizzando la definizione IHRA.

Questo crea una questione metodologica importante: la definizione utilizzata per classificare il fenomeno diventa anche uno degli strumenti attraverso cui il fenomeno viene misurato e successivamente utilizzato per orientare le politiche pubbliche.

 

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